RIFORMA ORDINI PROFESSIONALI:
UNA COMPLICAZIONE OD UN ARRICCHIMENTO PER IL SSN ?

E’ in discussione ed in via di definitiva approvazione alla Camera il Decreto Legislativo che detta fra l’altro disposizioni per il riordino delle Professioni Sanitarie.

In sintesi nel Decreto vengono introdotte alcune novità di rilievo per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie:
• L’articolo 3 prevede l’istituzione degli ordini professionali delle professioni infermieristiche, delle ostetriche e degli ostetrici, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest’ultimo ordine confluisce anche la professione di osteopata). Si prevede inoltre inoltre che anche l’Ordine dei biologi rientri tra gli Ordini delle professioni sanitarie insieme a medici, veterinari e farmacisti;
• L’articolo 4 in particolare prevede l’istituzione della professione sanitaria di osteopata e del relativo albo, nell’ambito dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (ordine istituito dal precedente articolo 3). Grazie anche d un emendamento della relatrice approvato in Aula, il Consiglio nazionale dei chimici assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni degli Ordini delle professioni sanitarie;
• L’articolo 5 prevede che gli Ordini dei biologi e degli psicologi rientrino sotto la vigilanza del ministero della Salute (oggi sono vigilati dal ministero della Giustizia); pertanto la professione di pisicologo viene a pieno titolo ricompresa tra le professioni sanitarie.
• L’articolo 6 prevede l’istituzione, presso l’ordine degli ingegneri, dell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti per l’iscrizione, che resta su base volontaria.
• Negli articoli 7/8/9 viene modificato il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, inserendo fra le circostanze aggravanti l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.
• L’articolo 11 consente che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali (es. i Medici) svolgano la loro attività anche in farmacia e possano stipulare convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia.
• Infine all’articolo 12, nell’ambito delle professioni sanitarie, viene istituita la professione del chiropratico. Per l’esercizio di questa professione sanitaria è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute.
• Con l’intervento operato si sostituisce gran parte della precedente Legge n. 233 del 1946 che governava gli ordini professionali allora esistenti, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti che i nuovi ordini summenzionati. Si trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni.

Alcune sintetiche osservazioni sul decreto che modifica profondamente l’aspetto delle professioni sanitarie:
• Nel nuovo assetto l’attività professionale multidisciplinare nei vari ambiti sanitari pubblici e privati, sia delle strutture ospedaliere che di quelle ambulatoriali e del territorio, sicuramente si arrichisce dando dignità a altre professioni che sono state in passato ritenute ancillari a quelle storiche (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti), rafforzando l’evidenza che la risposta al bisogno dei pazienti in tutto il loro percorso clinico (dalla diagnosi alla terapia ed alla riabilitazione) non può prescindere dal concorso di più professionisti che lavorano in team. Crediamo sia finita l’epoca della divisione fra professioni sanitarie e professioni “parasanitarie”: tutte hanno la loro funzione ed importanza nell’ambito delle cure, secondo la loro peculiarità di competenza e responsabilità;
• Si sono levate alcune voci critiche sul decreto ad esempio da parte dei Fisoterapisti sul riconoscimento della professione sanitaria di Osteopata e Chiropratico2. Vengono addotte come giustificazioni il fatto che l’OMS non hai mai pubblicato direttive con indicazione all’istituzione di nuove professioni sanitarie in tali ambiti, che ad esempio l’Osteopatia in Europa è riconosciuta come professione sanitaria autonoma solo in Francia, che vi sono sovrapposizioni di competenze fra le diverse professioni, che il livello di qualità sia formativa che di cura di queste nuove professioni non garantirebbe pienamente la tutela della salute dei cittadini e che soprattuto questo provocherà concorrenzialità non sempre trasparente fra professioni sul mercato. Riteniamo che la concorrenzialità possa anche avere aspetti positivi, in quanto i pazienti possono avere più possibilità di scelta di cure ambulatoriali efficaci in patologie ad esempio come quelle osteomuscolari invalidanti nella vita quotidiana e sociale (es. al lavoro) sia in fase cronica che di acuzie.
• Infine questa è una occasione per tutte le professioni sanitarie per darsi struttura e strumenti, obiettivi che ne possano accrescere il loro ruolo autonomo di utilità “professionale” e “sociale” oltrechè quello fondamentale di risposta adeguata al bisogno di salute dei pazienti. Il fatto poi che lo Stato riconosca questi spazi di autonomia rappresenta poi un’opportunità da non perdere, visto che non è casuale che proprio i modelli di organizzazione dello stato più “ideologici e totalitari” abbiamo sempre mal tollerato la presenza delle cosiddette “corporazioni” professionali

Proprio in questi tempi di crisi economica che si riflette anche sul sistema clinico-assistenziale di cure, questo riconoscimento può essere una sfida per tutte le professioni per poter migliorare il nostro SSN. Per questo occorre un mondo professionale “coraggioso” disposto a rischiare ed a investire, difendendo non il posto ma la professione. E’ necessario ripartire dalla persona e dalla valorizzazione della professionalità, di cui la competenza tecnica è strumento e non contenuto esauriente.

A cura di Raffaele Latocca

1Riforma Ordini e sperimentazioni cliniche. Il Senato approva ddl Lorenzin. Sì alle professioni di osteopata e chiropratico. Il testo va ora alla Camera

2Le falsità sul riconoscimento dell’osteopatia e della chiropratica – quotidianosanità.it (24/05/16)