Statuto Associazione Medicina e Persona

1. È costituita una associazione senza fini di lucro, denominata Medicina e  Persona, con sede in Milano. L’Associazione, pur perseguendo autonomamente i propri scopi sociali, si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l’attività della associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, alla quale aderisce con riferimento specifico del settore sanitario.

2. L’Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere i valori di libertà, professionalità, sussidiarietà e attenzione ai bisogni della persona nello specifico del settore sanitario. Essa si propone quindi, di fornire strumenti  culturali ed informativi adeguati ad approfondire le motivazioni originali dell’attività professionale. Per questo intende:
a) promuovere una conoscenza ed un giudizio critico sul contesto sociale e lavorativo in cui sono quotidianamente impegnati gli operatori sanitari;
b) favorire incontri tra esperienze umane e professionali significative, caratterizzate da una passione per l’autenticità dell’esperienza dell’uomo nell’ambito sanitario. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esaustiva, l’Associazione dovrà:

2.1 affermare, sostenere e difendere a tutti i livelli anche istituzionali il carattere professionale dell’esperienza di lavoro in sanità, intesa come risposta personale, libera e responsabile, al bisogno della persona malata, ed in quanto  tale dipendente dalla qualificazione, dalla dedizione e dall’impegno di chi la esercita;
2.2 affermare e difendere la natura libera dell’esperienza professionale, fondata da sempre sul rapporto fiduciario tra operatore e paziente, garanzia e segno di  libertà e civiltà di un paese;
2.3 favorire la collaborazione ed il confronto fra le diverse professionalità operanti in Sanità;
2.4 riconoscere il diritto-dovere anche a soggetti diversi dallo Stato di costituire una risorsa efficace per rispondere adeguatamente al bisogno di salute del paese, nel rispetto del principio autentico di sussidiarietà;
2.5 sviluppare iniziative culturali, manifestazioni, seminari, convegni, gestire iniziative di comunicazione anche multimediali e via reti telematiche ed Internet, aventi per oggetto le problematiche del settore sanitario;
2.6 pubblicare e diffondere notiziari e iniziative editoriali rivolte ai soci e all’opinione pubblica;
2.7 promuovere, organizzare ed eventualmente gestire, corsi di aggiornamento, volti a facilitare e/o assistere lo sviluppo della professionalità nel settore e a permettere il comunicarsi di esperienze professionali e imprenditoriali significative;
2.8 stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte inerenti i problemi delle professioni in sanità.

3. L’Associazione potrà svolgere ogni attività e operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale inclusa la partecipazione, anche in forma maggioritaria, al capitale di società commerciali purchè il loro oggetto sociale sia compatibile con i propri fini istituzionali, e potrà ricevere contributi e donazioni di terzi. Potrà inoltre sostenere e promuovere la nascita di altre associazioni ed iniziative analoghe di carattere locale nel resto del Paese, in Europa e nel mondo.

4. Possono essere soci dell’associazione tutti gli operatori, medici e non, del settore della sanità e assistenza, nonché altre associazioni di analogo tenore e settore di appartenenza.

5. Nell’Associazione si distinguono soci ordinari e soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo e coloro che il Comitato Direttivo assimila ai soci fondatori con apposita delibera. Sono soci ordinari coloro che, avendo presentato regolare domanda, vengono ammessi a far parte della Associazione dal Comitato Direttivo. Sono inoltre soci ordinari i soci delle associazioni locali aventi la denominazione “Medicina e Persona” , le quali siano state a loro volta associate all’associazione.

6. Ai soci, oltre alla quota sociale deliberata dal Comitato Direttivo, potranno essere richiesti corrispettivi specifici per il concorso alla partecipazione ad attività istituzionali. I soci potranno effettuare finanziamenti rimborsabili, anche infruttiferi, per sopperire a necessità finanziarie dell’Associazione.

7. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
7.1. dalle quote sociali, dai proventi delle attività sociali al netto delle spese e delle erogazioni effettuate;
7.2. dalle donazioni, lasciti, erogazioni ricevute da persone o enti pubblici o privati, ivi comprese eventuali donazioni immobiliari;
7.3. dai beni acquisiti dalla Associazione durante la propria attività.

8. La qualità di socio viene persa per recesso o esclusione. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative già versate. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per il mancato pagamento della quota sociale annua dopo centottanta giorni, lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

9. Sono organi dell’Associazione:
9.1. il Comitato Direttivo;
9.2. l’Assemblea dei soci;
9.3. il Collegio dei Revisori se nominato.
Il Comitato Direttivo è composto da undici membri di cui sette nominati tra i Soci fondatori tra gli stessi, uno dal Presidente di CDO e tre dall’assemblea dei soci. All’atto della costituzione e per il primo triennio il Comitato direttivo sarà nominato per dieci membri dai Soci fondatori al loro interno e per un membro dal Presidente CDO. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

10. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Associazione. Delibera l’ammontare della quota sociale da richiedere. Potrà redigere regolamenti per il  funzionamento della Associazione che dovranno essere sottoposti alla approvazione della Assemblea dei soci. Potrà delegare alcuni dei propri poteri, incluse la gestione di iniziative o settori di attività a persone scelte tra i propri  componenti o tra i soci, nominando eventualmente Comitati Scientifici od Editoriali.

11. La funzione di membro del Comitato Direttivo è gratuita. Ai membri del Comitato Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento delle loro funzioni.

12. Il Comitato direttivo elegge al suo interno un Presidente e se del caso due Vicepresidenti, ai quali spetta disgiuntamente la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Potrà eleggere o nominare, anche fuori dai propri membri, un Segretario ed un Tesoriere se reputato necessario.

13. Qualora un membro del comitato presenti le dimissioni, il Presidente può indicare un sostituto che dovrà essere ratificato dal Comitato Direttivo che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato.

14. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente. È convocato dal Presidente, o in sua assenza da uno dei due Vicepresidenti o dalla metà più uno dei suoi componenti mediante lettera.

15. Il Comitato può essere convocato anche per telegramma o telefax, con anticipo di 48 ore, dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente delegato a tal fine.

16. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio il Comitato Direttivo deve convocare l’Assemblea per sottoporre alla sua approvazione il bilancio consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell’attività sociale degli anni successivi.

17. L’Assemblea dei soci si riunisce quando il Comitato Direttivo lo richiede, di regola una volta l’anno. Approva il rendiconto economico dell’esercizio, nomina, alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo, i membri di propria competenza, approva i regolamenti, fissa le linee generali dell’attività sociale, delibera sulle modifiche allo statuto.

18. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, su iniziativa del Comitato Direttivo, ovvero su istanza di almeno metà dei soci, mediante affissione della comunicazione e dell’ordine del giorno presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata, ovvero mediante comunicazione scritta spedita a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata. Delibera a maggioranza dei presenti, ma ogni delibera deve raccogliere la maggioranza dei voti dei soci fondatori.

19. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, mediante delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare più di altri due soci. I soci associazioni avranno un numero di voti , determinato dal Consiglio di  Amministrazione all’atto della ammissione, non superiore a dieci e proporzionale al numero di iscritti.

20. Il Collegio dei Revisori potrà essere nominato dalla Assemblea se ne ravvisa l’opportunità o se indicato da disposizioni di legge. In tal caso il Collegio sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, e avrà il compito di vigilare sulla gestione del patrimonio della Associazione e sul rispetto delle norme di legge e di Statuto. I Revisori dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

21. Il Comitato Direttivo terrà ordinatamente quei libri sociali la cui tenuta sarà indicata dalla normativa vigente o da principi di correttezza amministrativa, tenendo conto delle dimensioni e del volume d’affari dell’Associazione.

22. Lo scioglimento dell’Associazione potrà avvenire per le cause previste dal Codice Civile o per delibera dell’Assemblea. In ogni caso lo scioglimento comporterà da parte dell’Assemblea la nomina di uno o più liquidatori. Il  patrimonio residuo sarà destinato ad Opere e/o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle dell’Associazione e secondo indicazioni del Comitato Direttivo.

23. Tutte le controversie che possano insorgere sia tra i soci che tra questi e l’Associazione relative al presente Statuto dovranno venire risolte con giudizio arbitrale e quindi sottoposte ad un arbitro nominato dalle parti in contesa di comune accordo, e, in difetto, da un collegio composto da tre arbitri da nominarsi i primi due dalle parti in contesa e il terzo dai primi due o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente della Compagnia delle Opere. Allo stesso Presidente sarà demandata la nomina dell’Arbitro da designarsi da un socio, quando questo, invitato a provvedervi con lettera raccomandata a.r., non proceda alla designazione entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito.
Qualora le parti in contesa fossero più di due, il collegio sarà costituito da un arbitro per ciascuna delle parti in conflitto, nominato dalle parti stesse, e un presidente del collegio arbitrale, nominato dalle parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Compagnia delle Opere. In caso di parità dei voti il voto espresso dal Presidente avrà peso doppio.